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Sicurezza nei cantieri: tutto quello che devi sapere

POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)
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Sicurezza nei cantieri: tutto quello che devi sapere

Postato da: Azena Studio
Categoria: Edilizia, Sicurezza Cantieri
Sicurezza Cantiere

POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) sono due documenti che stimano i rischi e stabiliscono le misure di prevenzione per le attività svolte nei cantieri di lavoro.

POS e PSC vengono regolamentate dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/08, che ne determina gli obblighi e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme da parte dei responsabili dell’attività.

POS (Piano Operativo di Sicurezza)

Il POS è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato. Chi redige il POS è il Datore di Lavoro (titolare dell’impresa che si occupa dei lavori) e non vi è distinzione tra impresa esecutrice o subappaltatrice.

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) deve contenere:

  • valutazione dei rischi
  • attività specifica e singole lavorazioni
  • descrizione delle attività di cantiere, organizzazione e turni
  • eventuali ponteggi, opere provvisionali importanti, sostanze pericolose
  • misure di prevenzione e protezione
  • organizzazione della sicurezza globale dell’impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature
  • organigramma della sicurezza
  • eventuali procedure richieste dal PSC (piano di sicurezza e coordinamento).

A seconda dei soggetti coinvolti, si distinguono diversi step per la presentazione del piano operativo:

  1. COMMITTENTE: il committente, in caso di appalti, trasmette il piano operativo di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese che devono presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori. Prima che inizino i lavori, deve trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
  2. DITTE ESECUTRICI: 15 giorni prima dell’inizio lavori, il datore di lavoro deve consegnare il piano operativo all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), che ne verifica l’idoneità e, una volta accettato il documento, mette in atto le direttive presenti.
  3. DITTE SUBAPPALTATRICI: almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere, il datore di lavoro dell’impresa affidataria consegnerà il documento al titolare dell’impresa che subappalta, questo poi si rivolgerà al Coordinatore per l’esecuzione.
PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

Il PSC è costituito da una relazione tecnica delineante tutte le fasi operative del lavoro, individua le situazioni più a rischio e prevede le azioni concrete per la messa in sicurezza del cantiere. Il documento deve essere allegato al contratto di appalto.

Figure incaricate sono il Coordinatore dei Lavori in fase di Progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza e il Coordinatore dei Lavori in fase di Esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza, richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

È responsabilità del titolare dell’impresa assicurarsi che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate e condivise con l’RSPP e con tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere.

Il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) deve contenere:

  • descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni della collocazione geografica
  •  riferimenti dei responsabili per la sicurezza in cantiere
  • relazione analitica di valutazione dei rischi, con particolare riferimento ai lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari, con misure e procedure preventive e protettive
  • misure di coordinamento collettivo
  • durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza

La redazione del PSC è esclusa in caso di lavori la cui esecuzione è immediata e indispensabile per la risoluzione di situazioni di emergenza.

Autore: Azena Studio
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